STATUTI


DECRETO


"Ecclesia de Eucharistia vivit" (Giovanni Paolo II, Lettera enciclica sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa, 17-IV-2003, n. 1).
     
Dalle informazioni storiche a disposizione, sembra che il primo orologio di Adorazione notturna del Santissimo Sacramento ha avuto luogo nella chiesa romana di Santa Maria in Via Lata notte from 19-20 Novembre 1810 a iniziativa del reverendo don Giacomo Sinibaldi, da Canon allora coadiutore. Per garantire continuità, ci fu una associazione di fedeli il cui primo presidente fu il nobile Lorenzo Giustiniani. L'associazione è stata eretta in Pia Unione nel 1851 e nel 1858 Confraternita. Nel corso del tempo, l'Adorazione Notturna diffuso in tutto il mondo, dando luogo a numerosi fedeli associazioni diocesane, eretta dai rispettivi Vescovi.
     
Durante il Congresso Eucaristico Internazionale tenutosi a Barcellona nel 1952, ha fatto il progetto di riunire i fedeli diverse associazioni attraverso un consiglio internazionale. L'iniziativa prese durante il Congresso Eucaristico Internazionale a Monaco di Baviera (1960).
     
Il 10 ottobre 1962, alla vigilia della solenne apertura del Concilio Vaticano II, il Sig. Pierre Regnier, allora Presidente della Adorazione notturna di Parigi, accogliendo l'iniziativa della Venerabile Confraternita del Adorazione notturna del Santissimo Sacramento della città Roma, ha convocato un incontro internazionale a Roma. In quel momento una naturalizzazione acquisito la Federazione Mondiale di Adorazione notturna del Santissimo Sacramento. Da allora ha aderito alla Federazione adorare varie associazioni in tutto il mondo, poi raggruppati in opere di livello nazionale o regionale.
     
Nell'Assemblea Generale della Federazione, tenutosi a Roma durante il Grande Giubileo del 2000, ha accettato di l'espansione delle sue finalità, e presentare alla Santa Sede la creazione di un folto gruppo di eucaristico internazionale.
     
Come indicato all'articolo 6 dello statuto, la Federazione propone, tra l'altro, "incoraggiare, promuovere e diffondere il culto del Santissimo Sacramento, sia attraverso il culto di sera o con qualsiasi altro mezzo secondo le linee guida della gerarchia ecclesiastica ".
     
Fin dalla sua nascita, la Federazione ha promosso la creazione di nuove partnership fedeli, ha incoraggiato la partecipazione a livello nazionale e internazionale Congressi Eucaristici, ha promosso la realizzazione di pellegrinaggi ai santuari e altre opere che tendono a costruire il Popolo di Dio.
       
Sia il Concilio Vaticano II come il Magistero post-conciliare, hanno dedicato particolare attenzione alle forme di partecipazione alla vita della Chiesa, mostrando loro il più profondo rispetto e la considerazione (cfr Decreto su l'apostolato dei laici Apostolicam actuositatem, 18, 19 e 21, Giovanni Paolo II, post-sinodale Christifideles laici, 29).
      
In questo senso, l'inizio del nuovo millennio, il Servo di Dio Giovanni Paolo II ha scritto che "ha una grande importanza per la comunione è la promozione di forme di partenariato, sia di tipo più tradizionale o il più recente movimenti ecclesiali, continuano a dare alla Chiesa una vivacità che è dono di Dio, e una vera primavera dello Spirito "(Lettera Apostolica Novo millennio ineunte, 46).
     
Di conseguenza:
     
Considerando che il Pontificio Consiglio per i Laici, con ordinanza del 6 Dicembre 2003, eretta la Federazione Mondiale di Adorazione notturna del Santissimo Sacramento e dei lavori eucaristica e altre associazione pubblica internazionale di fedeli, con personalità giuridica, e ha adottato il suo statuto periodo ad experimentum di cinque anni;
     
Superato questo tempo e in risposta alla richiesta fatta a questo Dipartimento dal Sig. D. Eduardo Gomez Moreno, nella sua qualità di Presidente della Federazione, chiedendo l'approvazione definitiva degli Statuti;
     
Considerando che l'unico emendamento proposto a questo Dipartimento sta cambiando il nome della Federazione, che sarebbe rinominata Federazione Mondiale dei Lavori eucaristica della Chiesa, e che questa modifica è stata approvata all'unanimità il 16 giugno 2008, durante Assemblea Generale della Federazione, tenutosi a Quebec;
     
Accogliendo favorevolmente il cambiamento di nome della Federazione;
     
Visti gli articoli 131-134 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, sulla Curia Romana, e il canone 312, § 1, 1 del Codice di Diritto Canonico, il Pontificio Consiglio per i Laici decreta:
     
1 °) La conferma della costituzione della Federazione Mondiale di Adorazione notturna del Santissimo Sacramento eucaristico e altre opere pubbliche con personalità giuridica, che da questo giorno ora chiamata Federazione Mondiale dei Lavori eucaristica della Chiesa, secondo canoni 298-320 e 327-329 del Codice di Diritto Canonico.
     
2 °) L'approvazione definitiva dello Statuto della Federazione, debitamente autenticata dalla Congregazione.
     
Dato in Vaticano, al 22 gennaio 2009, San Vincenzo, diacono e martire.

PREAMBOLO
     
La Federazione Mondiale di Adorazione Notturna è stato stabilito durante la riunione a Roma il 10 ottobre 1962 dai rappresentanti di numerose opere nazionali VENERABILE iniziativa della Confraternita della Adorazione notturna del Santissimo Sacramento LA CITTA 'DI ROMA, il che potrebbero essere aggiunte, canonicamente in perpetuo, lavori su richiesta, godendo di sotto di aggregazione come erano pochi privilegi e benefici concessi questa Confraternita concessione di Sua Santità San Pio X, rilasciato l'8 agosto 1906.
     
E 'stato regolato dalle leggi scritte nella riunione di fondazione e le risoluzioni adottate da diverse Assemblee, essendo stato preparato nel corso dell'anno 1986 un progetto di modifica di questi statuti iniziale non è diventato formalmente approvato.
     
Come ricordo perenne del Grande Anno Giubilare dedicato da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, in modo particolare il sacramento della Santa Eucaristia, si è ritenuto opportuno estendere il campo di applicazione della Federazione in vista della creazione di un grande raggruppamento eucaristica carattere globale per i quali è necessario, non solo il cambiamento del nome di essa, ma anche l'adeguatezza degli antichi statuti di nuove prospettive che sono indirizzate, per il quale scopo del presente Regolamento sono state redatte articolato che qui di seguito.

CAPO I
NATURA E LINGUA DEL SITO

     
Articolo 1. La Federazione Mondiale delle Opere eucaristica della Chiesa è una confederazione di associazioni laiche, eretta dalla Santa Sede e persone giuridiche pubbliche costituite a norma del can. 313 CIC ed è disciplinato nella sua organizzazione interna e il funzionamento di questi statuti.
     
Nonostante la sua natura laica, possono anche appartenere a stati i sacerdoti e le persone consacrate in conformità con le disposizioni del diritto canonico, arricchendo il contenuto e le attività dei membri della Federazione.
     
Punto 2. Il motto della Federazione è Adoremus In Aeternum SANCTISSIMUM Sacramentum, che appaiono, che circonda l'antico stemma della Federazione, in alto a sinistra di tutti i suoi documenti ufficiali.
     Articolo 3.
La Federazione, come Corpo di fedeli laici della Chiesa universale, è legata al Pontificio Consiglio per i Laici, il cui presidente è sempre l'Alto supervisione, il controllo e la direzione del primo.
     
Articolo 4. La sede legale della Federazione è il presidente, in ogni momento, tenendo la posizione.
     
Articolo 5. Le lingue ufficiali della Federazione di spagnolo, inglese e francese. Ogni membro consiglia il presidente in cui si desidera ricevere e inviare comunicazioni necessarie per la migliore con esso.

CAPITOLO II
SCOPO

     
Articolo 6. Gli obiettivi della Federazione:
     
* Incoraggiare, promuovere e diffondere il culto del Santissimo Sacramento, sia attraverso il culto di sera o con qualsiasi altro mezzo coerente con le indicazioni della Gerarchia.
     
* Coltivare lo spirito di fratellanza e di aiuto reciproco tra tutti i suoi membri inviati ogni anno a tutti loro, elenco aggiornato dei quali con le loro rispettive sedi.
     
* Collaborare e sostenere i suoi membri nello sforzo di creare entità nuovo personaggio di cui all'articolo 7, sempre secondo l'Autorità Ecclesiastica del territorio corrispondente.
     
* Identificare, gestire, con tutti i mezzi a sua disposizione gli aiuti necessari e chiedendo la realizzazione di un censimento reale e costantemente aggiornato di tutti i tipi di soggetti che svolgono nel mondo, la pratica, lo sviluppo e la diffusione del culto e / o l'adorazione del Santissimo Sacramento.

CAPITOLO III
SOCI

     
Articolo 7. Possono essere membri della Federazione tutte le entità a livello nazionale o territoriale in tutto il mondo, il cui scopo è l'adorazione del Santissimo Sacramento nelle ore serali.
     
Essi possono anche appartenere alla Federazione e sono fortemente incoraggiati a fare quelle organizzazioni che, con mezzi diversi da quelli specificati nel paragrafo precedente, hanno come scopo la promozione e / o pratica il culto della Santa Eucaristia.
     
Per il solo fatto della sua integrazione nella Federazione, i suoi membri sono considerati canonicamente aggiunto alla Confraternita dei quali sono citati nel primo paragrafo del preambolo questi statuti.
     
Appartenenza, in ogni caso volontaria, la Federazione deve essere richiesto dagli interessati associazione, scrivendo al Consiglio di Amministrazione, che una volta studiato il soggetto a ratifica da parte dell'Assemblea Generale.
     
Le stesse procedure saranno osservati in caso di separazione volontaria di uno dei soci federati.
     
Articolo 8. Nel caso di soggetti che si estendono diocesi più può essere un membro della Federazione tenendo la testa, la presidenza, coordinamento o direzione comune.
     
Articolo 9. Sono considerati membri fondatori della Federazione pochi, attualmente, sono attaccati alla FEDERAZIONE MONDIALE DELLA NOTTE CULTO
     
Articolo 10. Membri della Federazione si impegnano a:
     
* Mantenere i contatti necessari con il Consiglio.
     
* Relazione al Presidente sulle sue attività e, se del caso, pubblicazioni.
     
* Rispondere alle domande poste loro e formalizzare i questionari loro sottoposti.
     
* Per partecipare, personalmente o per delega, alle riunioni dell'Assemblea Generale.
     
* Eseguire le accuse per le quali sono stati nominati e / o eletti.
     Articolo 11.
Ciascuno dei membri della Federazione è governato da propri statuti o regolamenti, statuti e regole che non può contraddire, in sostanza, le disposizioni di questi statuti, che sono sottoposti a semplicemente a causa della loro integrazione nel federazione.

CAPITOLO IV
GOVERNO

     
Articolo 12. Il Governo della Federazione sono esercitate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio.
     
Articolo 13. La massima autorità della Federazione è l'Assemblea Generale, che fanno parte dei membri del Consiglio e il Presidente o un rappresentante di ciascuno dei soci federati. Tutti o ognuno può concedere per iscritto e per il Vice Presidente della Zona, la rappresentazione di un'altra persona con il diritto di partecipare all'Assemblea.
     Articolo 14.
L'Assemblea si riunisce ordinariamente in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale tiene di norma ogni quattro anni e, straordinariamente, ogni volta chiamato dal Presidente.
     
Articolo 15. L'Assemblea Generale della Federazione è convocato dal Presidente con un minimo di 9 mesi di anticipo, l'indicazione degli argomenti da discutere alla riunione. Soci federati, durante i 3 mesi, può proporre altri problemi che possono essere necessari da trattare, in modo che 6 mesi prima della convocazione dell'Assemblea, è possibile inviare tutti i soci l'ordine del giorno finale.
     Articolo 16.
La celebrazione dell'Assemblea sono valide a tutti gli effetti, in seconda convocazione entro mezz'ora dopo il set per la riunione, indipendentemente dal numero di partecipanti.
     
Articolo 17. Per la validità degli accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti o rappresentati in assemblea.
     
Articolo 18. Su iniziativa del Presidente o un Vice-Presidente di Area Assemblee possono essere detenuti per i membri di coprire un'area geografica, gruppi linguistici, e così via., Per discutere di problemi comuni a loro. Se queste assemblee convocate da un Vice-Zone, esso deve essere notificato se il Presidente ritiene opportuno partecipare.
     Articolo 19.
La competenza dell'Assemblea Generale:
     
* Per eleggere il Presidente e proporre la sua nomina al Consiglio per i Laici Pontificium. La proposta sarà formalizzata dal Segretario dell'Assemblea, su richiesta presentata al Presidente del Consilium menzionati.
     
* Revisione, ratificare o criticare le azioni del Consiglio.
     
Per approvare o censurare i conti presentati dal Segretario-Tesoriere.
     
* Ratificare l'ammissione di nuovi membri della Federazione.
     
* Accetto ritenga opportuno per il buon funzionamento della Federazione ed il conseguimento dei suoi fini.
     Articolo 20.
Per la prima delle competenze elencate nel precedente articolo, insieme con l'ordine del giorno finale di cui all'articolo 15, comprendono un elenco di candidati che aspirano a svolgere quella posizione di servizio, con un breve curriculum-vitae fornito dallo stesso (una volta a conoscenza dell'ordine del giorno provvisorio di cui al primo comma di detto articolo), in modo che essi possano essere conosciuti dai presenti o rappresentati in Assemblea.
     
Articolo 21. Idonei per l'ufficio presidenti, rappresentanti o collaboratori dei membri federati che hanno completato le formalità stabilite nel precedente articolo.
     
Articolo 22. Per implementare le risoluzioni dell'Assemblea e per il funzionamento normale della Federazione nel periodo compreso tra due Assemblee, ci sarà un Consiglio composto di Assistente Ecclesiastico del Presidente, Vice Presidente, i Vice Presidenti o dal Segretario-Tesoriere, il Segretario e il Direttivo.
     
Articolo 23. Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e sempre, il giorno prima della sessione dell'Assemblea Generale. Tra l'incontro, consultazioni accordi e / o contatti necessari per il corretto svolgimento della Federazione sono adottate e / o mantenuti attraverso la corrispondenza, tramite il Presidente, per essere validi gli accordi o decisioni con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suffragi.
     
Articolo 24. Fatto salvo l'articolo precedente, il detto Consiglio può essere convocato anche in parte, citando il consiglio che il Presidente ritenga opportuno, al fine di presentare gli stessi problemi che riterrà opportune. Se questi incontri parziali, hanno solo un ruolo di consulenza in materie per le quali il presidente desidera essere avvisati.
     
Articolo 25. Assistente Ecclesiastico sarà proposto dal Presidente, (previo consenso dell'Ordinario del incardinazione sacerdote in questione), il Pontificio Consilum i Laici in cui è integrato e collegato alla Federazione, corrispondente in tempo di nomina, esclusivamente, di cui il Presidente della Consilium
     
Le sue funzioni sarà proprio del suo ufficio e, soprattutto, per garantire la corretta azione spirituale della Federazione e dei suoi organi di governo, di controllo del rispetto degli obiettivi della Federazione, per promuovere la devozione e il culto del Santissimo Sacramento, promuovere atti che ritiene più appropriato per gli scopi previsti e trasmettere alle varie agenzie federali come molti ordini, indicazioni, suggerimenti e / o correzioni fatte o assegnatigli dal Pontificio Consiglio per i Laici.
     
Articolo 26. Il Presidente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19 sono eletti dall'Assemblea Generale e nominato dal Consiglio per il Laici Pontificium. Al primo scrutinio è eletto a maggioranza assoluta e / o a maggioranza semplice in seconda.
     
Articolo 27. Saranno candidati alla presidenza a quelli di cui all'articolo 20, i cui dati personali sono stati inseriti nell'ordine del giorno finale dell'Assemblea generale.
     
Articolo 28. Il presidente eletto in una riunione dell'Assemblea Generale in carica fino alla conclusione del successivo e può essere eletto per un secondo mandato consecutivo, se non di comune accordo di almeno i tre quinti dei presenti o rappresentati in Assemblea. In caso di rielezione non deve essere la procedura di cui al primo comma dell'articolo 19.
     
Articolo 29. Per il Presidente appartiene:
     
* Per convocare l'Assemblea Generale e del Consiglio.
     
* Proporre l'Assistente Ecclesiastico.
     
Di nominare il Vice Presidente o dal Vice.
     
Nominare i membri del suo Consiglio di Amministrazione di cui almeno uno deve essere esperto in diritto canonico.
     
Nominare il Segretario-Tesoriere e Segretario.
     
* Mantenere contatti regolari per lettera con i Presidenti dei membri federati e trasmettere loro tutte le informazioni e suggerimenti che, primo comma, riceve.
     
* Per informare il Pontificio Consiglio per i Laici sullo stato di avanzamento della Federazione e trasmettere ai membri dei suggerimenti stesso che ha ricevuto.
     
* Iniziare contatto con lettera di cui l'ultimo paragrafo dell'articolo 6, l'ultimo di cui all'articolo 23 e la funzione mostrata in questo articolo.
     
Articolo 30. Vice Presidente nominato dal presidente eletto lo aiuterà nel suo mandato e sarà sostituito in caso di vacanza, dimissioni, malattia o di assenza temporanea, la carica deve essere compreso tra il membro associato della Federazione hanno ancora la residenza stessa presidente. Nei primi due casi, resteranno in carica fino alla prima Assemblea Generale che si terrà.
     
Articolo 31. Il vice di numero, la portata e titoli saranno, rispettivamente, istituito e nominato dal Presidente esercita nelle aree loro assegnate che le funzioni delegate quest'ultimo a detti titolari.
     Articolo 32.
Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri associati della Federazione vive ancora nel paese in cui è domiciliata.
     Articolo 33.
Essere commesso da parte del Segretario-Tesoriere:
     
* Scrivere e mantenere i registri, la corrispondenza e gli altri documenti della Federazione, come un notaio dello stesso.
     
* Raccolta dei vari membri dati federati storici e statistici necessari per l'informazione di tutti loro.
     
* Per salvaguardare i fondi e le proprietà della Federazione, facendo lo stesso reddito e tenendo i pagamenti autorizzati da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Presidente, che riferirà annualmente per iscritto a tutti i membri federali e in ogni riunione dell'Assemblea, prima di membri presenti.
     
* Inoltre, su base annua, le informazioni di cui al comma precedente è tenuto a presentare la conoscenza e l'approvazione, se del caso, il Consiglio per i Laici Pontiificium.
     
Questa presentazione si considera completato con riferimento al citato Consilium presentare la relazione annuale al Presidente, come determinato dall'articolo 29, in allegato la relazione che contengono informazioni economiche per l'anno in questione.
     Articolo 34.
Il Vice Segretario svolge, in modo permanente, le funzioni di supporto del Segretario-Tesoriere e affidata a sostituire in caso di vacanza, assenza, incapacità o dimissioni.
     
Articolo 35. Amministratori sono nominati dal Presidente fra i membri associati con il paese in cui è domiciliato nella Federazione e lavorerà compiti della presidenza sotto il comando di esso.
     
Articolo 36. Date le disposizioni del presente Regolamento, quando oltre alla presidenza entrerà in un periodo transitorio fino a quando ha formalizzato la nomina del nuovo presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, durante il quale tutte le spese continueranno a funzioni che ha poteri.
     
Articolo 37. L'emblema della Federazione, come una medaglia, possono essere detenuti da membri del Consiglio di cui all'articolo 22.
     Articolo 38.
Data la natura globale della sua rappresentazione, i membri del Consiglio Direttivo, mostrando la medaglia del suo ufficio, partecipare a qualsiasi atto eucaristico organizzato da un membro della Federazione ha il diritto di priorità è derivata applicando le norme liturgiche.
  
CAPO V
SISTEMA ECONOMICO

     
Articolo 39. Dato che le attività fisiche della Federazione sono di proprietà della chiesa, come determinato dal canone 1257, sono soggetti al regime giuridico istituito nel libro V del Codice di Diritto Canonico.
     
Ogni membro della Federazione contribuire alle spese generali dello stesso con l'importo annuo stabilito dall'Assemblea da un preventivo di spesa presentato dal Segretario-Tesoriere.
     Articolo 40.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33, la fine di ogni anno, il Segretario-Tesoriere informa tutti i membri epistolare di tesoreria dello Stato e comunicare un bilancio stimato per l'anno successivo, in modo che ogni membro può decidere in coscienza e secondo le loro capacità, l'importo del contributo può essere diverso da quello concordato a causa del bilancio presentato all'Assemblea precedente.
     
Le stesse informazioni saranno riportate al Consiglio per i Laici Pontificium conformità con ciò che determina l'ultimo dei compiti di cui all'articolo 33, secondo le modalità descritte nel secondo paragrafo dello stesso.
     
Articolo 41. La difficoltà o impossibilità di fare contributi di cui ai due articoli precedenti non può, in nessun caso, motivo per il declino della Federazione.
     
Articolo 42. I fondi della Federazione sono tenuti in un conto bancario aperto a nome di essa nella località in cui è temporaneamente domiciliato, la cui identificazione è comunicato dal Segretario-Tesoriere a tutti i membri federati.
     
Articolo 43. Il conto di cui al precedente articolo sono trasferiti ai contributi di cui agli articoli 39 e 40, se possibile, nel mese di gennaio di ogni anno e materializzati nella valuta del paese in cui il presidente, che può trasferire essere sostituito per la remissione di un assegno bancario emesso in favore della Federazione.
     
Articolo 44. Per avere i fondi esistenti sarebbe necessaria la firma congiunta del Segretario-Tesoriere e il Presidente, o chi li ha autorizzati.
     
Articolo 45. Federazione fondi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente, previo accordo dell'Assemblea Generale o del Consiglio o per ordine del Presidente. In ogni caso non devono essere utilizzati per finalità connesse o non correlati alla propria Federazione

  

CAPITOLO VI
RINNOVO E MODIFICA

     
Articolo 46. Questi statuti regolano, in via provvisoria, dal momento della finalizzazione del Libro chiamato in Assemblea tenutasi a Roma il 22 giugno 2000 e, in definitiva, 100 giorni dopo l'approvazione da parte del Pontificium Consilium per i Laici.
      
Articolo 47. Qualsiasi modifica del presente Statuto, dopo la sua entrata in vigore, richiedono il consenso della maggioranza dei membri federati adottato, almeno i due terzi di loro.
     
L'accordo per l'acquisizione di validità, richiede l'approvazione esplicita del Pontificio Consiglio per i Laici.
CAPITOLO VII
SCIOGLIMENTO

     
Articolo 48. La Federazione può essere sciolto solo per giusta causa gravi, con determinazione della Santa Sede, dopo aver sentito il presidente e altri leader.
     
Inoltre, su richiesta della Federazione, il Pontificio Consiglio per i Laici può dichiarare la sua estinzione dalla scomparsa dei tre quinti dei suoi membri o l'impossibilità di conseguire gli scopi per cui è stato creato dopo aver verificato l'esistenza di questi requisiti.
     
Articolo 49. In caso di scioglimento da una delle ragioni indicate, i beni di qualsiasi genere che potrebbero avere una volta soddisfatto tutte le obbligazioni in circolazione, devono essere messi a disposizione del Pontificio Consiglio per i Laici l'oggetto disponibile per la destinazione deve essere somministrato a quei .
     
Smaltimento finale. In tutto ciò che non era espressamente previsto nel presente Statuto, la Federazione è disciplinato dalle vigenti disposizioni canoniche per il soggetto in questione.